Somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati (esercizi non aperti al pubblico)
Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).
Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter).
Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.
Definizioni:
- circolo privato:
è una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali, che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio dei propri soci in locali o spazi non aperti al pubblico. Fa parte, pertanto, della categoria degli “esercizi non aperti al pubblico”.
- somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati:
è l’attività di somministrazione svolta da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, effettuata, in virtù del pagamento di un determinato corrispettivo, presso la sede in cui si svolge l’attività istituzionale, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).
Requisiti esercizio attività:
- requisiti onorabilità:
art.2 Legge regionale 18 maggio 2006, n.5 “Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale” comma 1, 2, 3, 4, 5;
art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali”.
- requisiti professionali:
i requisiti professionali in seguito all’entrata in vigore del d.lgs 147/2012 non sono più richiesti quando la somministrazione è effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone. (Deroga ai requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art.71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n.59).
Altre caratteristiche:
- sorvegliabilità:
la sorvegliabilità è la possibilità per gli organi di polizia di poter controllare, dall’esterno dei locali, le vie d’accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all’interno del locale al fine di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte, D.M. (Interni) 17 dicembre 1992, n.564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Art.4 D.M. (Interni) n.564 del 17 dicembre 1992 Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati: “I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno”.
Normativa:
- D.P.R. n.235 del 04/04/2001;
- D.Lgs. n.59 del 26/03/2010, n.59;
- D.M. n.564 del 17/12/1992;
- L.R. n.5 del 18/05/2006, (Art.24) Regione Autonoma della Sardegna.