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Vendita di stampa quotidiana e periodica

Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).

Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter)

Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.

Cosa è: si intende per vendita di stampa quotidiana e periodica la commercializzazione di quotidiani e riviste periodiche la quale viene esercitata in chioschi, in edicole o all’interno di locali commerciali, pertanto si distingue tra punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Definizioni:

  • Punti esclusivi, definiti dal D.Lgs. n.170 del 24 aprile 2001, Art. 2 comma 1 lettera a):

esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici”;

  • Punti non esclusivi, definiti dal D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001, Art. 2 comma 1 lettera b):

non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”.

Specifica per i punti non esclusivi, D.Lgs. n.170 del 24 aprile 2001, Art.2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica:

  • comma 3:

“Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali ((…));

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione”.

Ulteriori approfondimenti: L.R. n.12 del 30 giugno 2011 Capo II art.10

Requisiti morali:

art. 2 Legge regionale n.5 del 18 maggio 2006, “Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale” comma 1, 2, 3, 4, 5;

art. 71 comma 1 Decreto Legislativo n.59 del 26 marzo 2010, “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali”;

rinvio: Esercizi di vicinato

Requisiti antimafia D.Lgs. n.159/2011.

Ulteriori specificazioni offerte dalla Regione Sardegna: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/104

Normativa:

  • D.Lgs. n.170/2001;
  • L.R. n.49/1986 Regione Autonoma della Sardegna;
  • L.R. n.12/2011 Capo II artt.8-9-10-11 Regione Autonoma della Sardegna;
  • L.R. n.5 del 18/05/2006 e s.m.i. Regione Autonoma della Sardegna;
  • D.Lgs. n.114 del 31/03/1998.
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