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Panifici

Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).

Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter)

Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.

Definizioni:

  • L.R. n.4/2016 Art.2 Definizioni.
    • 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di “panificio”, “pane fresco” e “pane conservato” di cui all’articolo 4 del decreto legge n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n.223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), e delle sue disposizioni di attuazione.
    • 2. Per “impresa di panificazione” si intende l’azienda, organizzata dall’imprenditore, nel complesso di beni e servizi per la produzione di pane, impasti di pane, prodotti da forno dolci e salati e prodotti assimilati o affini;
  • articolo 4 comma 2-ter. Lettera a) b) e c) del decreto legge n.223 del 2006:
    • a) la denominazione di “panificio” da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
    • b) la denominazione di “pane fresco” da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
    • c) l’adozione della dicitura “pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

(Vedi anche Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.131 del 1 ottobre 2018).

Requisiti professionali: requisiti per il responsabile dell’attività produttiva di panificio previsti dall’art.4 della L.R. n.4/2016.

Requisiti morali: requisiti antimafia D.Lgs. n.159/2011.

Normativa:

  • L.R. n.4/2016 “Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna”;
  • D.L. n.223 del 04/07/2006 – art.4 convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 4 agosto 2006;
  • Decreto n.131 del 1 ottobre 2018.
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