Forme speciali di vendita: commercio elettronico di beni usati
Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/04/2023).
Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter)
Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.
Definizioni:
- Forme speciali di vendita:
è la forma di vendita caratterizzata dal commercio al dettaglio attuato senza utilizzare una sede negoziale in senso stretto, si distingue in diverse tipologie: spacci interni, vendita a mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione, vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
- Vendita on line/commercio elettronico:
è una sottocategoria di vendita facente parte della categoria vendita per corrispondenza o con altri sistemi di comunicazione relativa alle forme speciali di vendita consistente nell’attivazione di un sito internet nel quale vengono esposti i beni oggetto di vendita al fine di procedere con l’ordine e con il pagamento telematico mediante carta di credito o debito.
Per ulteriori approfondimenti per le altre tipologie di vendita visitare la pagina “Forme speciali di vendita”.
In caso di:
- beni intestati al venditore:
ai fini della vendita mediante commercio elettronico di beni usati a nome del venditore è necessario individuare un deposito ai fini dell’eventuale collocamento degli stessi, ovvero in idonei luoghi delimitati, da individuarsi e comunicarsi specificatamente, affinché possano essere eseguiti i dovuti controlli da parte degli organi competenti;
- vendita beni usati in conto terzi:
qualora la vendita online abbia ad oggetto beni usati di proprietà di terzi (e pertanto per conto di terzi), il venditore deve essere qualificato come “agenzia d’affari”.
Agenzia d’affari: è l’impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell’assunzione o nella trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro. Non si può esercitare l’attività di intermediazione in tutte quelle discipline che richiedono una specifica abilitazione.
In tutti i casi è necessaria la tenuta del registro dell’usato ai sensi dell’art.128 del TULPS oppure la vidimazione dello stesso presso il Comune in cui è ubicata l’attività o presso la sede legale del venditore.
Requisiti onorabilità: l’art.71 comma 1 del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 elenca i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. Ulteriori requisiti sono stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n.114 del 1998.
Normativa:
- D. Lgs. n.70 del 09/04/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”;
- R.D. n.773 del 18/06/1931 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
- Art.18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione D.Lgs. n.114 del 31/03/1998;
- Art.21 Commercio elettronico D.Lgs. n.114 del 31/03/1998;
- Art.3 c.8 L.R. n.5 del 18/05/2006 Regione Autonoma della Sardegna.