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Vendita diretta imprenditore agricolo

Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).

Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter)

Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura Link scheda ufficio indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.

Gli imprenditori agricoli possono vendere, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs n.228 del 18 maggio 2001, direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Possono altresì vendere i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Tipologie di vendita:

  • vendita sul proprio fondo:

l’agricoltore può esercitare la vendita al dettaglio su superfici all’aperto nella stessa azienda agricola, vendere i propri prodotti in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali e senza obbligo di presentazione della comunicazione di inizio attività;

  • vendita in forma itinerante:

l’agricoltore può esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, la quale è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione;

  • vendita su area pubblica mediante posteggio:

qualora l’agricoltore intenda esercitare la vendita al dettaglio, non in forma itinerante, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, deve comunicare l’avvio dell’attività al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

  • vendita diretta mediante commercio elettronico:

l’agricoltore che voglia esercitare la vendita diretta mediante commercio elettronico può iniziare l’attività contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.

Normativa:

  • D.Lgs. n.228 del 18/05/2001;
  • L.R. n.5 del 18/05/2006 e s.m.i. Regione Autonoma della Sardegna;
  • L.R. n.17 del 6/12/2006 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n.5” Regione Autonoma della Sardegna.
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