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Giochi leciti

Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).

Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter).

Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.

Definizione: i giochi leciti, e gli apparecchi idonei per il gioco, sono descritti e elencati ai sensi dell’art.110 comma 6 e 7 del TULPS (R.D. n.773 del 18 giugno 1931):

“6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) LETTERA ABROGATA DALLA L.30 DICEMBRE 2004, N.311; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Definizioni attività degli operatori:

  • attività di distribuzione di giochi leciti e attività di gestione, anche indiretta, di giochi leciti:

sono tutte quelle attività di fornitura di apparecchi da gioco presso gli esercizi abilitati all’installazione e nelle sale giochi creati da soggetti autorizzati alla produzione e all’importazione;

  • attività di produzione di giochi leciti:

è produttore di apparecchi di giochi colui i quale, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale, Decreto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.2302 del 29/5/2013;

  • attività di importazione di giochi leciti:

importatore di apparecchi da gioco colui i quale, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario, Decreto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.2302 del 29/5/2013;

  • attività di sala giochi:

è “sala giochi” una sala pubblica da gioco ovvero un esercizio composto da uno o più locali la cui attività prevalente è porre a disposizione della clientela, a fronte del pagamento delle previste tariffe, una varietà di giochi leciti quali biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo definiti all’art. 110 del T.U.L.P.S. e altre apparecchiature per intrattenimento: sale dedicate alle VLT- videolottery, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive;

  • installazione di giochi leciti presso circoli privati o esercizi commerciali:

i giochi leciti possono essere esercitati all’interno di esercizi commerciali o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione previo rilascio di una licenza, ai sensi dell’art. 86 del TULPS, da parte del Comune nel quale sono situati i locali oggetto di intervento.

Requisiti onorabilità:

  • requisiti antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011;
  • requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto n.773/1931.

Tabella giochi:

la tabella dei giochi proibiti deve essere vidimata dal Comune e esposta in luogo visibile nell’esercizio in ottemperanza di quanto stabilito dall’art.110 del TULPS e dell’art.195 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Distanza locali di gioco e luoghi sensibili:

È vietata l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto n.773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”, art.12 comma 2 Autorizzazione all’esercizio Legge Regionale (Regione Autonoma della Sardegna) 11 gennaio 2019, n.2 “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”.

Normativa:

  • Decreto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.2302 del 29/5/2013;
  • Legge Regionale n.5 del 18/05/2006 Regione Autonoma della Sardegna;
  • R.D. n.773 del 18 giugno 1931, TULPS;
  • R.D. n.635 del 6 maggio 1940, Regolamento di esecuzione del TULPS;
  • Legge Regionale n.2 del 11/01/2019 Regione Autonoma della Sardegna.
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