11 Gennaio 2024
Assolvimento obbligo di istruzione a.s. 2024/2025
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico»;
Visto l’art. 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante: “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
Vista la nota 40055 del 12 dicembre 2023 del Ministero dell’Istruzione recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025”;
In applicazione della normativa vigente,
RENDE NOTO
Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) che intendano provvedere all’adempimento del diritto dovere di istruzione, direttamente o privatamente, debbono presentare annualmente dichiarazione scritta al Dirigente dell’Istituzione Scolastica competente per territorio e provare di possedere i requisiti tecnici ed economici necessari.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) responsabili dell’obbligo scolastico, dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, iscrivono alla classe prima della scuola primaria statale o paritaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024.
Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria statale o paritaria, su richiesta delle famiglie che si avvalgono della facoltà di anticiparne la scolarizzazione, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 e comunque entro il 30 aprile 2025.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni online all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni , utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Le domande di iscrizione online devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano online esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia.
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica https://unica.istruzione.gov.it/it , punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.
Rispondono dell’adempimento dell’obbligo scolastico i genitori o chiunque, a qualsiasi titolo, ne faccia le veci. L’inosservanza a tale obbligo è configurata come reato.
Gli elenchi dei bambini e delle bambine soggetti ad obbligo scolastico sono visionabili da ogni avente diritto presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sestu. È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato all’Albo online e nel sito istituzionale di questo comune.
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