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Elezioni Comunali 25 – 26 ottobre 2020 – Voto domiciliare per gli infermi

L’ufficio elettorale ricorda che gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano possono votare da casa.

Le disposizioni sul voto domiciliare ( articolo 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successivamente modificato dalla legge n. 46 del 7 maggio 2009) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino nell’ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.

Dalla data del 15 settembre 2020 sono iniziati i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al voto domiciliare previsto dalla normativa citata.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria entro lunedì 5 ottobre 2020 (20° giorno antecedente la data di votazione).

La domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera e utilizzando il modulo allegato – deve indicare l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale.

Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, che si tratta di elettori affetti da gravissime infermità (con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato), tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

Il certificato medico può anche attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto assistito.

Elezioni Comunali 25 – 26 ottobre 2020 – Voto domiciliare per gli infermi

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