Vendita di stampa quotidiana e periodica
Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).
Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter)
Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.
Cosa è: si intende per vendita di stampa quotidiana e periodica la commercializzazione di quotidiani e riviste periodiche la quale viene esercitata in chioschi, in edicole o all’interno di locali commerciali, pertanto si distingue tra punti vendita esclusivi e non esclusivi.
Definizioni:
- Punti esclusivi, definiti dal D.Lgs. n.170 del 24 aprile 2001, Art. 2 comma 1 lettera a):
“esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici”;
- Punti non esclusivi, definiti dal D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001, Art. 2 comma 1 lettera b):
“non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”.
Specifica per i punti non esclusivi, D.Lgs. n.170 del 24 aprile 2001, Art.2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica:
- comma 3:
“Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali ((…));
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione”.
Ulteriori approfondimenti: L.R. n.12 del 30 giugno 2011 Capo II art.10
Requisiti morali:
art. 2 Legge regionale n.5 del 18 maggio 2006, “Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale” comma 1, 2, 3, 4, 5;
art. 71 comma 1 Decreto Legislativo n.59 del 26 marzo 2010, “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali”;
rinvio: Esercizi di vicinato
Requisiti antimafia D.Lgs. n.159/2011.
Ulteriori specificazioni offerte dalla Regione Sardegna: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/104
Normativa:
- D.Lgs. n.170/2001;
- L.R. n.49/1986 Regione Autonoma della Sardegna;
- L.R. n.12/2011 Capo II artt.8-9-10-11 Regione Autonoma della Sardegna;
- L.R. n.5 del 18/05/2006 e s.m.i. Regione Autonoma della Sardegna;
- D.Lgs. n.114 del 31/03/1998.