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Acconciatori ed estetisti

Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).

Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter).

Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.

Definizioni:

  • acconciatore:

è il soggetto abile ad esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. È la figura che professionalmente propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. Art.2 “Definizione ed esercizio dell’attività di acconciatore” Legge n.174 del 17 agosto 2005;

  • estetista:

è il soggetto che esercita prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con:

  • l’attuazione di tecniche manuali;
  • l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n.1;
  • l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n.713.

Art.1 L. n.1 del 4 gennaio 1990.

Requisiti esercizio attività:

  • requisiti onorabilità:

requisiti antimafia previsti dal D.Lgs. n.159/2011;

  • requisiti professionali:

requisiti per responsabile tecnico di acconciatore e estetista previsti, rispettivamente, dall’art.3 della Legge 174/2005 e dall’art.3 della Legge n.1/1990,

per ogni sede dell’impresa deve essere designato da parte del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione/abilitazione professionale;

  • responsabile tecnico acconciatore:

“Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore”. Art.3 comma 5 e 5bis L. n.174 del 17 agosto 2005.

Il responsabile tecnico può essere il titolare dell’attività, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente.

In caso di società è possibile esercitare l’attività anche nel caso in cui un solo socio sia in possesso dell’abilitazione professionale;

  • responsabile tecnico centro estetico:

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica”. Art.3 comma 1 L. n.1 del 4 gennaio 1990.

In caso di impresa individuale:

qualora il titolare dell’impresa non sia in possesso della qualifica professionale e intenda aprire un salone per lo svolgimento dell’attività di estetista può procedere all’iscrizione presso il Registro delle imprese nominando un responsabile tecnico in possesso della predetta qualifica professionale che deve essere, ove non sia il titolare, un socio partecipante, un familiare coadiuvante o un dipendente dell’impresa.

In caso di società:

qualora i soci della società che intenda avviare l’attività di estetista non siano in possesso della qualifica professionale richiesta è possibile, segnalare l’inizio dell’attività, designando previamente un responsabile tecnico avente la qualifica professionale.

Ulteriori informazioni:

  • attività di acconciatore svolta unitamente all’attività di estetista:

l’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

In questo caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi stabiliti per l’attività di acconciatore, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 9 L. n.1 del 4 gennaio 1990 Disciplina dell’attività di estetista e art.2 comma 7 L. n.174 del 17 agosto 2005 Definizione ed esercizio dell’attività di acconciatore;

  • vendita prodotti inerenti lo svolgimento dell’attività:

Qualora l’acconciatore o l’estetista vendano o cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, ai trattamenti e ai servizi effettuati, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all’esercizio del commercio (L.R.5/06 e il D.Lgs.114/98).

Art. 7 L. n.1 4 gennaio 1990 Disciplina dell’attività di estetista e art.2 comma 5 L. n.174 del 17 agosto 2005 Definizione ed dell’attività di acconciatore.

Normativa:

  • L. n.174 del 17/08/2005 Disciplina dell’attività di acconciatore;
  • L. n.1 del 4/01/1990 Disciplina dell’attività di estetista;
  • Delibera n.1/8 del 9/01/2009 della Regione Autonoma della Sardegna (relativa all’attività di acconciatore);
  • D.L. n.7 del 31/01/2007 (art.10 Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche);
  • D.Lgs. n.147 del 6/08/2012 (art. 15 “Modificazioni alla L. n.174 del 17/08/2005 e all’articolo 77 del D.Lgs. n.59 del 2010, relativo all’attività di acconciatore).
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