Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).
Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter)
Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.
Cosa è: la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è una forma di commercio al dettaglio caratterizzata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio o in superfici aperte al pubblico attrezzate ed annesse all’esercizio.
Definizioni:
- superficie aperta al pubblico:
area pubblica o privata, pertinente al locale e destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- superficie di somministrazione:
area di accesso per il pubblico, caratterizzata dalla presenza di attrezzature di somministrazione, ovvero gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande sul posto, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi.
Requisiti esercizio attività:
- requisiti onorabilità:
art.2 Legge regionale 18 maggio 2006, n.5 “Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale” comma 1, 2, 3, 4, 5;
art.71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali”;
- requisiti professionali:
art.2 Legge regionale 18 maggio 2006, n.5 “Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale” comma 4 e 5;
art.71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” comma 6, 6-bis.
In caso di impresa individuale, società, associazioni e organismi collettivi i predetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante oppure da persona preposta all’attività commerciale.
Preposto:
è colui il quale, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un’attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge professionali e di onorabilità, è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti. Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.
Altre caratteristiche:
- sorvegliabilità:
la sorvegliabilità è la possibilità per gli organi di polizia di poter controllare, dall’esterno dei locali, le vie d’accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all’interno del locale al fine di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte. D.M. (Interni) 17 dicembre 1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
- giochi leciti:
le attività che intendano installare apparecchi per il gioco lecito e siano già in possesso di altre autorizzazioni per esercizio pubblico ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S quali bar, ristoranti, alberghi, pensioni non devono presentare ulteriore pratica Suape: il modello B5 relativo all’esercizio dell’attività di somministrazione comprende già l’autorizzazione per l’esercizio e/o l’installazione di giochi leciti. È in questo caso necessario l’esposizione della tabella dei giochi proibiti ai sensi dell’art.110 del TULPS.
Normativa:
- D.Lgs n.114 del 31/03/1998;
- L.R. n.5 del 18/05/2006 e s.m.i. Regione Autonoma della Sardegna;
- D.Lgs n.59 del 26/03/2010;
- Delibera n.54/3 del 28/12/2006 Regione Autonoma della Sardegna;
- R.D. n. 773 del 18/06/1931 TULPS.